Art. 12.

      1. All'articolo 247 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «o interdetta» sono sostituite dalle seguenti: «, anche emancipato,»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

 

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